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Ordinanza — n. 21686/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21686/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant personally filed the petition without a qualified defense lawyer. The appellant argued for personal representation, but the court noted that the 2017 law removed this right for defendants and prisoners, requiring representation by a lawyer from the special register. Consequently, the court ruled the appeal invalid under the new procedural rules and ordered the appellant to pay legal fees and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals by defendants or prisoners must be filed by a qualified defense lawyer; personal filing is inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense lawyer requirement Cassation procedure reform special register lawyers legal representation mandate messa in libertà provvisoria liberazione di detenuti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Law n. 103 of 2017
art. 123 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza, il Maesano ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAESANO SANTO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 14/10/1958 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAarrurzstinzattt udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto da Maesano Santo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 12.7.2021, con il quale era stata respinta la domanda del predetto tendente a ottenere la concessione della liberazione anticipata per il periodo dal 28.1.2015 al 28.1.2021.

2. Avverso detta ordinanza, il Maesano ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere e