Ordinanza — n. 21683/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 10 novembre 2021, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - confermava la pronuncia resa il 2.3.2021 dal Tribunale di Taranto, con la quale Borraccino Dario era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 75, comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente era stato condannato, considerata unitariamente la violazione contestata, concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, alla pena di mesi nove di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21683/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Borraccino, avvocato Antonio Liagi, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 con riguardo al requisito dell'abitualità della frequentazione di soggetti pregiudicati. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRACCINO DARIO nato a LIZZANO il 17/08/1968 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 novembre 2021, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - confermava la pronuncia resa il 2.3.2021 dal Tribunale di Taranto, con la quale Borraccino Dario era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 75, comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente era stato condannato, considerata unitariamente la violazione contestata, concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, alla pena di mesi nove di reclusione.
2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia del Borraccino, avvocato Antonio Liagi, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 con riguardo al requisito dell'abitualità della frequentazione di soggetti pregiudicati. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Il primo motivo è manifestamente infondato perché afferente a violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione della concreta fattispecie non rivisitabile in sede di legittimità; peraltro, detto motivo riproduce profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logico - giuridici (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta con la necessaria analisi critica.
2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. ultima parte pag. 5 e pag. 6 dell'impugnata sentenza).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Palpa Talerico Q9_,n,,,j DEPOSITATO IN CANCE