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Ordinanza — n. 21682/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21682/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 ottobre 2018, la quinta sezione della Corte di Cassazione annullava la pronuncia resa in data 26.2.2015 dalla Corte di appello di Ancona nei confronti di Zuccarini Lamberto e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4 cod. pen., disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello di Perugia, in data' 2 febbraio 2021, rideterminava la pena inflitta all'imputato in relazione ai reati a lui ascritti, già unificati sotto il vincolo della continuazione e con il concorso delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante e sulla recidiva, nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed C. 1.050 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione della sentenza penale infrazioni uniche e continuate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARINI LAMBERTO nato a NOALE il 26/03/1970 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; r

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 ottobre 2018, la quinta sezione della Corte di Cassazione annullava la pronuncia resa in data 26.2.2015 dalla Corte di appello di Ancona nei confronti di Zuccarini Lamberto e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4 cod. pen., disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello di Perugia, in data' 2 febbraio 2021, rideterminava la pena inflitta all'imputato in relazione ai reati a lui ascritti, già unificati sotto il vincolo della continuazione e con il concorso delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante e sulla recidiva, nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed C. 1.050 di multa.

2. Avverso quest'ultima sentenza, il difensore di fiducia dello Zuccarini, avvocato Gianluca Betti, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dovuta a erronea applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, nonostante la stessa non fosse stata applicata dal giudice di primo grado".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. E in vero, come emerge chiaramente dalla lettura dell'impugnata sentenza e di quella resa dalla Corte di cassazione in data 19 ottobre 2018, la questione della recidiva è, allo stato, preclusa, perché applicata dalla prima sentenza di appello e non contestata con il primo ricorso per cassazione. Per completezza si osserva che la sentenza di rinvio ha espressamente escluso che i reati contestati allo Zuccarini fossero estinti per intervenuta prescrizione e che il rinvio è stato disposto unicamente per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2