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Ordinanza — n. 21681/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of defense counsel and failure to state grounds under 2017 procedural reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed personally without a qualified defense lawyer, violating the 2017 procedural reforms. The appellant, Raffaele Anemolo, submitted the appeal without any supporting arguments or legal reasoning. Consequently, the Court ruled that the appeal was procedurally defective and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 123, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused without a defense lawyer are inadmissible de plano following the 2017 legislative reform.

Parole chiave

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cassation appeal defense counsel requirement inadmissible de plano procedural reform 2017 personal appeal filing domanda d'asilo di rom rinnovo del permesso di dimora inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 123, cod. proc. pen.
Avverso detto provvedimento, l'Anemolo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 123 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento, l'Anemolo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza, peraltro, formulare alcun motivo a sostegno.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANEMOLO RAFFAELE nato a BARI il 17/03/1962 avverso il decreto del 24/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAtte -ersrviso-a~; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 24 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen. l'istanza presentata da Anemolo Raffaele tendente a ottenere la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, commi 1 e 1-bis I. n. 354 del 1975, essendo la pena residua superiore ad anni due di reclusione.

2. Avverso detto provvedimento, l'Anemolo ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza, peraltro, formulare alcun motivo a sostegno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Palma Talerico DEPOSITATO