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Ordinanza — n. 21679/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21679/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21679/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 15 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen. l'istanza presentata da Corodda Giovanni, tendente a ottenere la concessione della semilibertà in relazione alla pena residua di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Orestano del 2.11.2009, irrevocabile dal 28.9.2011.

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detto provvedimento, il Corodda ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza, peraltro, formulare alcun motivo a sostegno.

Parole chiave

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restituzione in pristino ripristino dello statuto di rifugiato remissione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento, il Corodda ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza, peraltro, formulare alcun motivo a sostegno.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORODDA GIOVANNI nato a SIMAXIS il 14/10/1977 avverso il decreto del 15/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 15 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen. l'istanza presentata da Corodda Giovanni, tendente a ottenere la concessione della semilibertà in relazione alla pena residua di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Orestano del 2.11.2009, irrevocabile dal 28.9.2011.

2. Avverso detto provvedimento, il Corodda ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza, peraltro, formulare alcun motivo a sostegno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente a Talerico DEPOSITATO IN CA