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Ordinanza — n. 21677/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21677/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia resa il 3.10.2018 dal Tribunale in sede, con la quale Bevilacqua Alessandro e Bevilacqua Franco erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, loro rispettivamente ascritto, e, conseguentemente erano stati condannati, il primo, ritenuta e applicata la recidiva contestata, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e il secondo, esclusa la ricorrenza della contestata recidiva, a quella di anni uno di reclusione.

Regesto Legislator

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articolo 133 cod. pen; Ordinanza — n. 21677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Infine, inammissibili sono il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Alessandro e il secondo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Franco, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione reiterate inosservanze della legge allegazioni di persecuzione contraddittorie sanzione penale sanzioni pecuniarie risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA ALESSANDRO nato a CATANZARO il 03/04/1985 BEVILACQUA FRANCO nato a CATANZARO il 18/01/1968 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia resa il 3.10.2018 dal Tribunale in sede, con la quale Bevilacqua Alessandro e Bevilacqua Franco erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, loro rispettivamente ascritto, e, conseguentemente erano stati condannati, il primo, ritenuta e applicata la recidiva contestata, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e il secondo, esclusa la ricorrenza della contestata recidiva, a quella di anni uno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia degli imputati, avvocato Alessandro Guerriero, ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, formulando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, comune a entrambi i ricorrenti, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett.

b) cpp in relazione alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste; violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione". 2.2. Con il secondo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Alessandro, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva; violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione" 2.3. Con il terzo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Alessandro e con il secondo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Franco, la difesa ha dedotto violazione dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. per carenza della motivazione".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. E in vero, la difesa dei ricorrenti, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza, con il primo motivo, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici; inoltre, le censure contenute nel primo motivo di ricorso, comune ai due ricorrenti, sono volte, nella sostanza a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Alessandro perché afferente all'esclusione della contestata recidiva la cui ricorrenza è sorretta da adeguata e non illogica motivazione (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).

3. Infine, inammissibili sono il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Alessandro e il secondo motivo dell'atto di ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Franco, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass.

Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità agli imputati delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dei predetti e in mancanza di elementi valutabili in loro favore. Trattasi di argomentare assolutamente adeguato e congruo che le censure difensive non riescono a disarticolare.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila, ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Vi e