Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21676/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21676/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21676/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 5 novembre 2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa il 21.1.2015 dal Tribunale di Alessandria, con la quale Fieschi Raimondo era stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da sparo e di ricettazione delle stesse e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed C. 800,00 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21676/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Maurizio Pettiti, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione alla legge sulle armi recidiva nell'infrazione porto abusivo di armi sanzioni penali riduzione della pena risarcimento per atto illecito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIESCHI RAIMONDO nato a CROTONE il 17/04/1945 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 novembre 2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa il 21.1.2015 dal Tribunale di Alessandria, con la quale Fieschi Raimondo era stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da sparo e di ricettazione delle stesse e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed C. 800,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Maurizio Pettiti, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente giudizio di legittimità. E in vero, trattasi di motivi afferenti al trattamento sanzionatorio, sorretto - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - da sufficiente (benché concisa) e non illogica motivazione (cfr. pag. 6 della decisione impugnata). Inoltre, le censure difensive non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza oggetto di ricorso, con le quali non si confrontano e, dunque, sotto tale profilo, le stesse sono caratterizzate da assoluta genericità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico DEPOSITA