Ordinanza — n. 21669/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 22 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta, formulata da Malaj Tonin alias Malaj Gezim, tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Firenze del 28.7.2070.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21669/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Maria Cristina Masetti, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, con riguardo ai parametri di cui all'art.47 Ord. Pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALA] TONIN nato il 15/08/1980 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta, formulata da Malaj Tonin alias Malaj Gezim, tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Firenze del 28.7.2070.
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Maria Cristina Masetti, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, con riguardo ai parametri di cui all'art.47 Ord. Pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è inammissibile perché i motivi a sostegno non denunciano vizi di legittimità ma si risolvono in censure in fatto dell'ordinanza impugnata che, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere al condannato l'invocata misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Peraltro, il ricorso è basato su motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, riproduttivi, altresì, di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico OLiLu DEPOSITATO IN CAN