Ordinanza — n. 21667/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon provvedimento del 17 luglio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo proposto da Luongo Antonio, per manifesta infondatezza. Avverso detto provvedimento, il Luongo ha proposto personalmente impugnazione, che è stata qualificata come ricorso per cassazione e trasmessa a questa Corte per la decisone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21667/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO ANTONIO nato a POZZUOLI il 20/12/1978 avverso il decreto del 17/07/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOtdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 17 luglio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo proposto da Luongo Antonio, per manifesta infondatezza.
2. Avverso detto provvedimento, il Luongo ha proposto personalmente impugnazione, che è stata qualificata come ricorso per cassazione e trasmessa a questa Corte per la decisone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico DEPOSITATO IN CP= ER1A ng