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Ordinanza — n. 21665/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21665/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21665/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento dell'8 novembre 2021, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. l'istanza presentata da Antonov Roman. Avverso detto provvedimento, l'Antonov ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 666, comma 2 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21665/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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revoca dell'annullamento domanda di ricusazione domanda d'asilo di rom ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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art. 666, comma 2 cod. proc. pen
Con provvedimento dell'8 novembre 2021, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV ROMAN natct il 16/05/1973 avverso il decreto del 08/11/2021 del TRIBUNALE di ANCONAe dato avviso alle_part?, udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento dell'8 novembre 2021, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. l'istanza presentata da Antonov Roman.

2. Avverso detto provvedimento, l'Antonov ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in curo tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Palma Talerico cenzo , DEPOSITATO I