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Ordinanza — n. 21662/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance court order denying parole permission due to lack of novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's lawyer argued for a violation of Article 30 ter of the Prison Order and flawed reasoning, but the court found the arguments lacked novelty. The court ruled that the lower tribunal's decision was logically sound and consistent with procedural data, rejecting the request for a different interpretation of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 30 ter Ord. Pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates issues already examined and decided without presenting relevant new elements, and if the lower court's reasoning is free from logical or legal defects.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of novelty in arguments parole permission denial Article 30 ter Prison Order court costs and fine permesso di promuovere un procedimento penale scemata imputabilità assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 30 ter Ord. Pen.
Zanotti, ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 30 ter Ord. Pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Art. 366 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEEM MOHAMMED nato il 15/06/1955 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALE RICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 luglio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto nell'interesse di Saleem Mohammed avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza datato 8.6.2021, con il quale era stata rigettata l'istanza formulata dal predetto condannato volta a ottenere la concessione in suo favore di permessi premio.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocata Chiara M. Zanotti, ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 30 ter Ord. Pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, il ricorrente, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata ordinanza, si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Inoltre, la valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza, oltre a essere fondata su una corretta interpretazione delle disposizioni in materia di concessione di permessi premio, è assolutamente aderente ai dati procedimentali e resiste alle doglianze difensive con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" delle risultanze, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico ce nzo iani L i DEPOSITATO IN CANC ERIA 0 6