Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised by the defendant were not permitted by law. The appellant challenged a conditional sentence imposed by the preliminary investigation judge, arguing violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and errors in sentencing calculation. The court ruled that under the specific provisions of Article 448, appeals against sentencing must be limited to specific defects such as the expression of the defendant's will or the legality of the penalty, excluding general claims of non-compliance with procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if based on grounds other than those expressly listed, such as the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and judgment, the erroneous qualification of the act, or the illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPERCHIO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 06/09/1996 g, avverso la sentenza del 14/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARA 13 1g2acd; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza del 14 settembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha recepito la richiesta delle parti formulata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e ha applicato a Comperchio Francesco la pena concordata, in relazione ai reati oggetto di contestazione, unificati sotto il vincolo della continuazione, nella misura di anni due di reclusione ed C. 800,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Francesco Paolo De Sanctis deducendo "inosservanza della legge penale" in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, on ogni caso, in relazione al calcolo della pena applicata.
3. Il ricorso è inammissibile perché sorretto da motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 50 - pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017 - che limita i casi di ricorso ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione a ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla medesima legge n. 103 del 2017, all'art. 1, comma 62.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Pal4na Talerico .„ I DEPOSITATO IN CAN ERIA oggi, O 6 GI .....›. -....,...i_