Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21660/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel under 2017 law reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21660/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the applicant without the required defense counsel. The applicant had previously requested suspension of execution, which the trial court rejected, but the law changed in August 2017 to mandate representation by special court-registered lawyers for all such appeals. Consequently, the Court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the applicant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 666, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cassation against execution court orders rejecting suspension requests are inadmissible if filed personally without special defense counsel, as mandated by the 2017 legislative reform.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility defense counsel requirement suspension of execution legislative reform 2017 procedural defect de plano sospensione di pena sospensione dell'istruzione sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Con provvedimento del ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Zanella Emilio tendente a ottenere la sospensione, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., dell'esecuzione dell'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 14.9.2021.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANELLA EMILIO nato a BIELLA il 05/02/1965 avverso l'ordinanza del 19/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Zanella Emilio tendente a ottenere la sospensione, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., dell'esecuzione dell'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 14.9.2021.

2. Avverso detto provvedimento Lo Zanella ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Per completezza si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale" (Cass. Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, Rv. 268549 - 01).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in curo tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Vin enzo iani L,) DEPOSITATO