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Ordinanza — n. 21659/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments and failure to raise issues during first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21659/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bonalumi Olinto inadmissible as manifestly unfounded. The appellant challenged a lower court's rejection of a request to reclassify a crime under Article 9 of Law 1423/1956, arguing for a different legal characterization. The court ruled that the appellant's interpretative arguments contradicted established case law and that the specific legal issue should have been raised during the initial trial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 1 e 2, legge 1423/1956; Art. 616, comma 1, c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the arguments are manifestly unfounded and contrary to settled jurisprudence, particularly when the legal issue could have been raised during the first instance judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments Law 1423/1956 Article 9 failure to raise issue in first instance contradictory reasoning rejection revisione della sentenza penale remissione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9, comma 1 e 2, della legge 1423/1956
Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giovanni Quarticelli, denunciando "violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 1423/56 e contraddittoria e illogica motivazione sul punto".
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONALUMI OLINTO nato a FOGGIA il 20/06/1959 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2021, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta formulata nell'interesse di Bonalumi Olinto tendente a ottenere la rideterminazione della pena di anni uno di reclusione, inflitta al predetto con sentenza del Tribunale di Foggia in data 21.5.2009, sul rilievo che il fatto contestato doveva essere ricondotto alla fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art. 9 della n. 1453 del 1956.

2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giovanni Quarticelli, denunciando "violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 1423/56 e contraddittoria e illogica motivazione sul punto".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. E in vero, con esso il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, atteso che il riferimento, contenuto nella sentenza del Tribunale di Foggia del 21.5.2019, all'applicazione nei confronti del Bonalumi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, implica necessariamente la configurabilità della fattispecie delittuosa di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 e la conseguente correttezza della irrogazione della pena detentiva della reclusione. In ogni caso, la questione avrebbe dovuto essere sollevata nell'ambito del giudizio di cognizione con l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Vinc , 2,)-^I DEPOS