Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds and focus on factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged order was logically motivated and free of legal defects. The appellant's arguments merely repeated previously rejected factual criticisms, which fall outside the scope of a cassation review limited to legal errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complained-about decision is logically motivated and free of legal defects, and if the grievances merely reiterate factual re-evaluations or alternative readings of procedural facts that are extraneous to the court's mandate of legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSECHINO GIANCARLO nato a MINTURNO il 23/05/1979 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli accoglieva parzialmente il reclamo proposto nell'interesse di Persechino Giancarlo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del 12.7.2019, con cui era stata respinta la domanda del detenuto di concessione della liberazione anticipata per i semestri dal 2.4.2012 al 2.14.2018; in particolare, il provvedimento di rigetto del beneficio invocato veniva confermato con riguardo al periodo dal 2.4.2012 al 2.10.2015.
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Persechino, avvocato Carlo De Stavola, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.125 cod. proc. pen. 4 -bis e 54 I. n. 354/1975".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici di sorta, spiegato le ragioni della propria decisione (cfr. pag. 2). A fronte di ciò, le doglianze formulate in ricorso riproducono profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici dal giudice di merito e, in ogni caso, si risolvono, sostanzialmente, in censure in fatto, che non possono essere prese in considerazione nel presente scrutinio di legittimità, perché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle emergenze procedimentali estranee al sindacato di questa Corte.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente 31ma Talerico Vi enzo Siani ‘• Qat, ( Qee/v., Q.A'"/ I DEPOSITATO IN CAN .LE