Cassation appeal dismissed for inadmissibility; only 'violation of law' grounds allowed against detention regime extensions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the law. The petitioner argued the lower court's reasoning was insufficient, but the Court held that cassation review is limited strictly to violations of law, excluding defects in motivation or factual re-evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis, comma 2-sexies, O.P.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.: The scope of the cassation review against detention regime extensions is limited to 'violation of law', which encompasses only the inobservance of substantive and procedural norms and the total absence of coherent motivation, excluding any re-evaluation of factual circumstances or insufficiency of reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTRIERI ANTONIO nato a MONTALTO UFFUGO il 04/09/1963 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata in data 16 settembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Ministro della giustizia, in data 18 luglio 2020, di proroga del regime differenziato, ex art. 41-bis Ord. Pen., applicato nei confronti di Intrieri Antonio.
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'Intrieri, avvocato Filippo Cinnate, ha proposto ricorso per cassazione, "per violazione di legge, nonché per mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 41- bis, comma 2 e 2-bis, 0.P.".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. L'art. 41 bis, comma 2-bis, della I. n. 354 del 1975, sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. d), della I. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "per successivi periodi, ciascuno pari a due anni (...), quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno". L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini preliminari, il Procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale (solo) "per violazione di legge".
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale, all'inesistenza della motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto di risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.
Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, Rv. 230203; Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, dep. 25/02/2010, Mannino, Rv. 246172).E', invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, che non può, evidentemente, trovare ingresso nel giudizio di legittimità in ordine all'applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato. Va, inoltre, osservato che, per effetto dei principi interpretativi formulati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 417 del 13.12.2004, la conformità alla Costituzione della disposizione di cui all'art. 41 -bis Ord.
Pen. è garantita a condizione che ogni decreto applicativo o di proroga sia dotato di congrua motivazione in ordine alla sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato; che, tenuto conto della riforma ulteriore del comma 2 -bis dell'art. 41 -bis Ord. Pen., sottoposta anche a verifica di conformità ai principi costituzionali (sent. n. 190 del 2010), la proroga del decreto ministeriale postula l'accertamento della persistenza della capacità del detenuto di tenere contatti con l'associazione di riferimento, non già l'effettivo mantenimento di tali relazioni, verifica da condurre anche utilizzando gli specifici parametri ritenuti dal legislatore significativi e non necessariamente compresenti, del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno all'organizzazione, della perdurante operatività del sodalizio, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non considerate in precedenza, degli esiti del trattamento intramurario, del tenore di vita dei familiari; che "ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2 -bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime" (cfr.
Cass. Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Rv. 274912).
2. Alla luce di questi principi, il Collegio osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata non può dirsi apparente o assolutamente inidonea a far comprendere le ragioni argomentative della decisione, ovvero frutto dell'omessa considerazione della capacità del detenuto di mantenere i contatti con il sodalizio di appartenenza. Manifestamente infondate sono le doglianze espresse nel ricorso, che censurano, in modo non consentito, la struttura motivazionale del provvedimento in esame e che finiscono per richiedere una nuova valutazione delle indicate circostanze di fatto, peraltro, non ammessa in via generale nel ricorso per cassazione.
L'ordinanza impugnata, inoltre, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, senza violare la legge penale sostanziale e processuale, sottolineando l'attuale operatività del sodalizio mafioso in argomento, il profilo criminale e il ruolo rilevante esercitato dall'Intrieri con la coerente affermazione, in assenza di elementi concreti da cui desumere la rescissione dei vincoli delinquenziali, dell'esistenza di un concreto pericolo che il detenuto possa mantenere i collegamenti con l'associazione mafiosa di appartenenza, ove sottoposto al regime penitenziario ordinario.
Al riguardo, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per potere accogliere il ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato è necessaria l'acquisizione di elementi specifici e concreti, indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime in parola, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (cfr.
Sez. 1, n. 32337 del 03/0772019, Rv. 276720; Sez, 1, n. 14822 del 03/02/2009, Rv. 243736).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Vin enzo