Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances were unrelated to the appealed judgment's reasoning or facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding aggravated theft, but the court found the grievances unrelated to the appealed decision's reasoning or facts. Specifically, the court noted that no factual requalification occurred in the appeal and that the appellant's complaints about recidivism and general mitigating circumstances were not properly devolved or linked to the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances are entirely detached from the proceedings, do not relate to the reasoning of the judgment under appeal, or concern issues not devolved in the appeal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 194 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) doglianze del tutto svincolate dalla vicenda processuale in esame, non correlandosi sia alla motivazione della sentenza impugnata sia ai motivi di appello (con l'appello non era contestata alcuna riqualificazione dei fatti in primo grado né la sentenza impugnata ha proceduto alla riqualificazione dei fatti; i fatti di cui al capo A risultano contestati ab origine come furto aggravato; non risultavano contestate con l'appello le aggravanti; la sentenza non ha operato alcun aumento di pena in peius); -(secondo motivo) critiche sia non correlate alla sentenza impugnata (recidiva e diniego delle attenuanti generiche) e comunque non devolute con l'appello (recidiva);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 / / Il Consigli é estensore Il Pr sidente Ersili -Catvgnese Gio4 Fidelbo DEPOSITATO IN CELL