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Ordinanza — n. 21622/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21622/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21622/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRADY AYOUB nato il 25/01/1990 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 161 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di resistenza a p.u. ed esclusione della dedotta "resistenza passiva");

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21622/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 161 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di resistenza a p.u. ed esclusione della dedotta "resistenza passiva");

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali disobbedienza alla decisione dell'autorità cancellazione dall'albo avvocati azione inibitoria impedimento di un atto dell'autorità diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRADY AYOUB nato il 25/01/1990 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 161 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di resistenza a p.u. ed esclusione della dedotta "resistenza passiva");

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 nna iò 2022 Il Consigli estensore Il Pre idente Ersilia Caanese Giordi Fidelbo DEPOSITATO IN CA CELLERIA 0 36j