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Ordinanza — n. 21620/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21620/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Fracchiolla Giacomo, challenged a second-instance decision regarding the reduction of his sentence based on generic mitigating circumstances. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court's rejection was adequately motivated by the appellant's negative personality, which rendered the defense's arguments recessive.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's decision is adequately motivated by decisive factors that negate the relevance of the arguments presented by the defense.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal negative personality assessment generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs award recessive arguments Corte di Cassazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRACCHIOLLA GIACOMO nato a GENOVA il 26/04/1994 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 155 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, posto che il rigetto del punto del gravame (massima estensione della riduzione della pena per le concesse attenuanti generiche) è adeguatamente motivato, con l'indicazione dei fattori decisivi (negativa personalità dell'appello) che venivano a rendere recessivi quelli offerti dalla difesa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 7ggio 2022 Il Consigli re estensore Il Pr idente Ersilia ese Giorg Fidelbo CANCELLESMA DEP OSITATO g3-