Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of merits court's already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding evasion and attempted crime, but the court found these arguments were either already fully examined and rejected by the trial judge or improperly raised for the first time. Consequently, the court ruled that the appeal lacked legal standing because it merely reproduced contested points without new substantive grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal arguments or facts; mere repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMOVIC BRENDOS nato a MILANO il 21/11/1998 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 152 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (Si vedano, in particolare, pag. 2 quanto alla sussistenza della condotta di evasione e al dolo; pag. 4 alla esclusione della fattispecie attenuante di cui al quarto comma dell'art. 585 cod. pen.); ovvero non dedotti con l'appello (configurazione del tentativo) e comunque privi di ogni fondamento (essendosi il reato già consumato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consi iere estensore Il Pre idente Ers. ia 91/anese Giorji Fidelbo DEPOSITATO IN CA ELLERIA " 0 rj