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Ordinanza — n. 21618/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as illogical motivation is not a valid ground under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21618/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision was illogical, but the Court held this ground is not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Since the contested judgment was issued under Article 444 of the same code, the Court ruled that illogical motivation cannot serve as a basis for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; The Court of Cassation cannot examine the illogicality of a judgment rendered under Art. 444 c.p.p. as a ground for appeal under Art. 448, para. 2-bis c.p.p.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility illogical motivation ground Article 444 Code Criminal Procedure Article 448 paragraph 2-bis de plano inadmissibility procedural costs award Cassa delle ammende fine ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen, e nel ricorso si deduce la illogicità della motivazione, non prevista quale motivo di ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOLA SIMONE nato a TARANTO il 11/02/1997 avverso la sentenza del 22/12/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdats-alp.LiscLalle-pia-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 151 D.P. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, e nel ricorso si deduce la illogicità della motivazione, non prevista quale motivo di ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consiglier estensore Il Pr sidente Ersilia hanse Giorcb Fidelbo / )TATO IN CANCr LENA . 0 3 GIU