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Ordinanza — n. 21616/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21616/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPARLAN ION nato il 24/11/1975 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 149 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) mere doglianze in punto di fatto e generiche, quanto alla violazione dell'art. 56 cod. pen.; - (quinto motivo) censure non oggetto di specifiche doglianze appello; Considerato inoltre che i motivi sono manifestamente infondati, posto che: - (secondo motivo) la Corte di appello ha comunque ricostruito la condotta in termini tali da escludere il tentativo di furto; - (terzo motivo) correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le vicende successive alla consumazione del reato (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922); - (quarto motivo) si tratta di rilievi privi di interesse (pena determinata nel minimo);

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 21616/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 149 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) mere doglianze in punto di fatto e generiche, quanto alla violazione dell'art. 56 cod. pen.; - (quinto motivo) censure non oggetto di specifiche doglianze appello; Considerato inoltre che i motivi sono manifestamente infondati, posto che: - (secondo motivo) la Corte di appello ha comunque ricostruito la condotta in termini tali da escludere il tentativo di furto; - (terzo motivo) correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le vicende successive alla consumazione del reato (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922); - (quarto motivo) si tratta di rilievi privi di interesse (pena determinata nel minimo);

Parole chiave

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motivi di cassazione legittimazione a ricorrere cognizione del ricorso per cassazione eccezioni difensive ricorso per cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
149 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) mere doglianze in punto di fatto e generiche, quanto alla violazione dell'art. 56 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPARLAN ION nato il 24/11/1975 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 149 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) mere doglianze in punto di fatto e generiche, quanto alla violazione dell'art. 56 cod. pen.; - (quinto motivo) censure non oggetto di specifiche doglianze appello; Considerato inoltre che i motivi sono manifestamente infondati, posto che: - (secondo motivo) la Corte di appello ha comunque ricostruito la condotta in termini tali da escludere il tentativo di furto; - (terzo motivo) correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le vicende successive alla consumazione del reato (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922); - (quarto motivo) si tratta di rilievi privi di interesse (pena determinata nel minimo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigl re estensore Il Pr idente Ersilyà Calya hese Giorg' Fidelbo TATO U4 0C3Astl LatiER