Ordinanza — n. 21615/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOSIO NICOLETTA nato a RIVOLI il 18/02/1946 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 148 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla rilevanza della istanza di revoca della misura cautelare - rigettata dai giudici della cautela - sul reato di evasione), - aspecifici (quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), avendo la Corte di appello rinviato per relationem alla sentenza di primo grado (cfr. pag. 3), stante la ritenuta mera ripetitività dei motivi di gravame;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 21615/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 148 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla rilevanza della istanza di revoca della misura cautelare - rigettata dai giudici della cautela - sul reato di evasione), - aspecifici (quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), avendo la Corte di appello rinviato per relationem alla sentenza di primo grado (cfr. pag. 3), stante la ritenuta mera ripetitività dei motivi di gravame;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOSIO NICOLETTA nato a RIVOLI il 18/02/1946 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 148 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla rilevanza della istanza di revoca della misura cautelare - rigettata dai giudici della cautela - sul reato di evasione), - aspecifici (quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.), avendo la Corte di appello rinviato per relationem alla sentenza di primo grado (cfr. pag. 3), stante la ritenuta mera ripetitività dei motivi di gravame;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consi iere estensore Il Pr idente Er1liaClvanese Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi