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Ordinanza — n. 21611/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-justiciable factual complaints and untimely nullity objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21611/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner raised complaints regarding the factual assessment of criminal responsibility and the minor nature of the offense, which the court deemed mere grievances rather than legal arguments. Additionally, the nullity objection based on the indeterminacy of the charge was rejected because it was not raised timely and the offense was defined by the mere fraudulent use of attendance systems.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must contain admissible legal grounds; mere factual complaints, generic objections, or nullity issues not raised in the first instance are inadmissible.

Parole chiave

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admissibility of appeal factual grievances untimely nullity objection criminal responsibility court costs and fine abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
5 non emerge la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019
tra tante, Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv.
Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015
tra tante, Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: _ PETRONE RAFFAELE nato a SALERNO 1112/04/1956 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 142 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (quanto all'accertamento della responsabilità penale; alla particolare tenuità del fatto) mere doglianze in punto di fatto e generiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 10-11) e ai motivi di appello (dalla sintesi a pag. 5 non emerge la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. né il ricorrente ha dedotto di aver proposto una tale censura); - nullità (del capo di imputazione per indeterminatezza) non eccepita tempestivamente (cfr. tra tante, Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749) e comunque irrilevanti (il delitto ex art. 55-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si consuma con la mera realizzazione, da parte dei pubblici dipendenti, di un comportamento fraudolento consistente nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze, cfr. tra tante, Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Rv. 265400 e successive conformi).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigli e estensore Il Pr idente Ersil anese Giorgi Fidelbo UEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, _ 3