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Ordinanza — n. 21608/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns points not subject to annulment review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21608/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned issues not subject to annulment review in this specific case. The appellant challenged a sentence reduction, arguing the lower court failed to properly address an aggravating circumstance once mitigating factors were considered. The court ruled that since the appeal was limited to verifying the existence of an aggravating factor rather than the final sentence calculation, the arguments were legally unfounded and outside the scope of admissible review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they concern points not subject to annulment review or are manifestly unfounded, as the lower court has already adequately explained its reasoning on the matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal annulment review scope aggravating circumstance mitigating factors Corte di Cassazione procedural admissibility sentence reduction impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECE ANDREA nato a TORINO il 03/03/1987 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; Ruoli) N. 138 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché relativi a punti non oggetto di annullamento con rinvio (nella specie limitato al solo accertamento di un'aggravante) e comunque manifestamente infondati (posto che la Corte di appello ha adeguatamente spiegato perché la pena, una volta eliminata la aggravante in questione che era subvalente alle riconosciute attenuanti, non poteva essere ulteriormente ridotta);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consiglier1é estensore Il P e idente Ersilia dae GioroJ Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLER