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Ordinanza — n. 21606/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21606/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FRANCESCO nato a MILANO il 11/08/1998 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 136 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati (Sez. 6, n. 403 del 16/06/1990; dep. 1991, Rv. 186232 e molteplici conformi) in quanto è principio pacifico che dei precedenti penali dell'imputato ben può il giudice di merito servirsi due volte per finalità diverse e per giudizi differenziati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigl re estensore Il Pr idente Ersili 1vanese Gior4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANC ILERIA oggi, .0 3. a

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21606/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 136 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati (Sez. 6, n. 403 del 16/06/1990; dep. 1991, Rv. 186232 e molteplici conformi) in quanto è principio pacifico che dei precedenti penali dell'imputato ben può il giudice di merito servirsi due volte per finalità diverse e per giudizi differenziati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigl re estensore Il Pr idente Ersili 1vanese Gior4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANC ILERIA oggi, .0 3. a

Parole chiave

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reiterazione di reati penali doppia punibilità divieto della doppia presa in considerazione doppio onere guida recidiva in stato di ebbrezza revisione della sentenza penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FRANCESCO nato a MILANO il 11/08/1998 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 136 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati (Sez. 6, n. 403 del 16/06/1990; dep. 1991, Rv. 186232 e molteplici conformi) in quanto è principio pacifico che dei precedenti penali dell'imputato ben può il giudice di merito servirsi due volte per finalità diverse e per giudizi differenziati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigl re estensore Il Pr idente Ersili 1vanese Gior4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANC ILERIA oggi, .0 3. a