Ordinanza — n. 21601/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANI MOHAMED nato il 27/11/1987 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO&le udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 129 D.P. OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigli e estensore Il Pr idente Ersilia anese Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 0361U IL CAN
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21601/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 D.P. OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigli e estensore Il Pr idente Ersilia anese Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 0361U IL CAN
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANI MOHAMED nato il 27/11/1987 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO&le udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 129 D.P. OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigli e estensore Il Pr idente Ersilia anese Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 0361U IL CAN