Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely reproductive of already reviewed arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reproductive of issues already thoroughly examined by the lower court. The appellant argued for a new fact and responsibility, but the court found these arguments lacked specific prejudice and were already adequately refuted. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of reproducible complaints regarding points already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC CRISTINA nato a ROMA il 01/01/1992 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 124 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito e si vedano in particolare: - (primo motivo) pag. 2, sulla dedotta modificazione della imputazione tale da configurare un fatto nuovo - trattandosi nella specie di modifica che non ha comportato un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione tale da incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa, non avendo in ogni caso la difesa allegato specificamente con l'appello il concreto pregiudizio subito; - (secondo motivo) pag. 2-3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato; - (terzo motivo) pag. 3 sul diniego delle attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigl stensore Il Pr idente Ersili Caynese Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CAN LERIA oggi,