Ordinanza — n. 21597/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO GIUSEPPE nato a CATANIA il 01/08/1971 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 120 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6-7, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di evasione, fondata su due pregressi episodi di evasione, neppure legati da vincolo della continuazione);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 21597/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 120 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6-7, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di evasione, fondata su due pregressi episodi di evasione, neppure legati da vincolo della continuazione);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO GIUSEPPE nato a CATANIA il 01/08/1971 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 120 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6-7, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di evasione, fondata su due pregressi episodi di evasione, neppure legati da vincolo della continuazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ma gio 2022 Il Consigli re estensore Il Pr 'dente Ersiliu7 C ese Giorgi Fidelbo DEPOSVINTO CANCa.1..E.P.IA oggin