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Ordinanza — n. 21595/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21595/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant, Halilovic Dajgore, challenged a lower court decision regarding his case, but the court found his arguments did not engage with the legal reasoning of the judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or are too general to engage with the specific legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints interest of law legal argumentation Corte di Cassazione domanda d'asilo di cittadino albanese declinatoria di competenza dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DAJGORE nato a GENOVA il 11/04/1995 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 112 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici il punto oggetto di ricorso (cfr. pag. 5).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consiglier estensore Il Pre idente Ersilia i. iese Gioriibl Fidelbo DEPOSITATO IN gn 5RIA o