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Ordinanza — n. 21592/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere grievances and manifestly unfounded arguments regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21592/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision based on factual grievances and generic criticisms of the merit judge's reasoning. The court rejected these claims because they constituted mere complaints rather than legal arguments, and the appellant had already obtained a favorable balance of circumstances despite the qualifying recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist merely of grievances on facts or generic criticisms of the lower court's reasoning, or if the arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Qualifying Recidivism Mere Grievances Cassazione Ordinanza procedure di ricorso motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMPINO RAMBO nato a CIRIE il 21/07/1983 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 107 OSSERVA Letta la memoria depositata dal difensore a sostegno dei motivi di ricorso in punto di ammissibilità; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti (il primo motivo) da mere doglianze in punto di fatto e generiche su profili di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito;

Considerato che gli altri motivi (secondo motivo) sono manifestamente infondati (il ricorrente ha infatti ottenuto il bilanciamento tra circostanze a lui più favorevole, stante la presenza di recidiva qualificata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigli re estensore Il P 'dente Ersil• nese Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CAN 4,1 (7 O