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Ordinanza — n. 21591/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21591/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21591/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGUCCIA VINCENZO ARMANDO nato a MARSALA il 10/02/1973 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 105 OSSERVA Letta la memoria difensiva depositata dal difensore a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche critiche (sulla motivazione per relationem, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929), nonché da censure riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sulla ricostruzione della vicenda anche in relazione al dolo alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., posto che tra i parametri dell'art. 133, primo comma cod. pen. vi è anche l'intensità del dolo, al quale ha fatto corretto ricorso la Corte di appello);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 21591/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 105 OSSERVA Letta la memoria difensiva depositata dal difensore a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche critiche (sulla motivazione per relationem, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929), nonché da censure riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sulla ricostruzione della vicenda anche in relazione al dolo alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., posto che tra i parametri dell'art. 133, primo comma cod. pen. vi è anche l'intensità del dolo, al quale ha fatto corretto ricorso la Corte di appello);

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali reati economici cognizione del ricorso per cassazione carenza di sostanza economica aspetti economici

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
2, sulla ricostruzione della vicenda anche in relazione al dolo alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., posto che tra i parametri dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGUCCIA VINCENZO ARMANDO nato a MARSALA il 10/02/1973 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 105 OSSERVA Letta la memoria difensiva depositata dal difensore a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche critiche (sulla motivazione per relationem, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929), nonché da censure riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sulla ricostruzione della vicenda anche in relazione al dolo alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., posto che tra i parametri dell'art. 133, primo comma cod. pen. vi è anche l'intensità del dolo, al quale ha fatto corretto ricorso la Corte di appello);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 magio 2022 Il Consigli tensore Il Pr idente Ersilia alvse Giorgi4 Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, __a_3_.6111. f I