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Ordinanza — n. 21590/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific grievances unrelated to the judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21590/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to address specific grievances regarding physical violence and service activities, but the court found these complaints were non-specific and unrelated to the judgment's actual reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the legal requirements for admissibility in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings must be specific and directly related to the judgment's reasoning; non-specific grievances unrelated to the court's actual arguments result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific grievances legitimacy proceeding unrelated reasoning procedural costs violenza o minaccia contro le autorità aggressione fisica abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAYE MONSOUR nato il 20/12/1977 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 101 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che ha affrontato adeguatamente e disatteso con corretti e non viziati argomenti i profili di censura oggetto del ricorso (si veda, in particolare, pag. 2, sulla violenza fisica impiegata per opporsi ai pp.uu. e sull'attività di servizio che costoro stavano effettuando);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 magi • _022 Il Consiglier estensore Il P eidente Ersilia se Gioci Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA r)oi 0 3 G I i'4(22