Ordinanza — n. 21589/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADEMI BRAHIM nato il 09/06/1994 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 100 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla rilevanza del certificato medico e sulla ricostruzione della vicenda, quanto al viaggio in Albania e alla condotta osservata dalla p.g.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21589/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 100 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla rilevanza del certificato medico e sulla ricostruzione della vicenda, quanto al viaggio in Albania e alla condotta osservata dalla p.g.);
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADEMI BRAHIM nato il 09/06/1994 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 100 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla rilevanza del certificato medico e sulla ricostruzione della vicenda, quanto al viaggio in Albania e alla condotta osservata dalla p.g.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ma'' e 2022 Il P e idente Giorgc