Ordinanza — n. 21587/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PODKOPAYEV YEVGEN nato il 17/09/1973 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 93 D.P. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (con rinunzia al motivo sulle attenuanti generiche e richiesta di riduzione della pena) e nel ricorso si contesta la omessa motivazione sul pronunciamento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21587/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 93 D.P. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (con rinunzia al motivo sulle attenuanti generiche e richiesta di riduzione della pena) e nel ricorso si contesta la omessa motivazione sul pronunciamento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PODKOPAYEV YEVGEN nato il 17/09/1973 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 93 D.P. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (con rinunzia al motivo sulle attenuanti generiche e richiesta di riduzione della pena) e nel ricorso si contesta la omessa motivazione sul pronunciamento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 mag 022 Il Consiglie e estensore Il Pr sidente Ersilia Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CA CELLERIA . oggi, O 3 22