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Ordinanza — n. 21586/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and improper use of non-final civil acts as evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21586/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings, but the court ruled these were mere factual complaints rather than legal errors. Furthermore, the court rejected the use of pending civil proceedings as evidence, limiting their utility to establishing the existence of the decisions and procedural history.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or if they propose alternative factual reconstructions outside the limits of the evidence, particularly when relying on non-final civil acts as proof beyond their existence and procedural context.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints non-final civil acts evidence factual reconstruction limits Cassa delle ammende allegazione motivata motivi di cassazione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
Art. 234 cod. proc. pen.
art. 234 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278389
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLECCHIA ANGELO nato a ISERNIA il 06/11/1940 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 88 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (secondo e terzo motivo); Considerato inoltre che tali motivi sono costituiti da profili di censura su punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (quanto al primo motivo, i provvedimenti pronunciati in procedimenti civili e non ancora divenuti irrevocabili, legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., possono essere utilizzati come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278389; quanto al secondo e terzo motivo il ricorrente finisce per proporre un'alternativa ricostruzione della vicenda, in diretto confronto con le prove e fuori dai limiti del vizio di travisamento della prova);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 m ‘39022 Il Consi 'ere estensore Il Pr dente . Ers e Giorgi idelbo POWATO INnFiC RIA b I I \ I