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Ordinanza — n. 21581/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints and repetition of merit court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments were merely factual complaints and repetitive of issues already properly addressed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for admissibility in a court of final review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 364, n. 1 c.p.c.: Appeals to the Supreme Court must be limited to points of law; complaints regarding facts or mere repetitions of merit court reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Supreme Court inadmissible appeal points of law factual complaints repetitive arguments court of final review procedural costs minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 364, n. 1 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROGLIO ROBERTO nato a GAVARDO il 29/10/1986 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 65 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 9-13, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato é sulla valenza intimidatoria delle frasi pronunciate nei confronti dei testimoni).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ma. 022 Il Consiglie e estensore Il Pr idente Ersilia Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN CAN ' LERIA 03GIU oggi,