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Ordinanza — n. 21579/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21579/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21579/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARELLI DANIELE nato a POMEZIA il 05/08/1977 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 62 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, posto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando vizi con riferimento alla penale responsabilità, per difetto degli elementi costitutivi, pur avendo egli in appello rinunziato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21579/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, posto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando vizi con riferimento alla penale responsabilità, per difetto degli elementi costitutivi, pur avendo egli in appello rinunziato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione ricorso per cassazione domanda di ricusazione revisione della sentenza penale motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
62 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, posto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARELLI DANIELE nato a POMEZIA il 05/08/1977 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 62 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, posto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando vizi con riferimento alla penale responsabilità, per difetto degli elementi costitutivi, pur avendo egli in appello rinunziato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maclQ.io 2022 Il Consigli re estensore Il Pr 'dente Ersilil 1ianese Gior Fidelbo DEPOSITATO IN CAN LLERIA oggi, 03 G1ki4