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Ordinanza — n. 21577/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21577/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than admissible legal arguments. The appellant argued against the lower court's findings on self-defense and criminal responsibility, but the court noted these issues had already been properly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible when based solely on mere factual complaints or arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints interest of law repetition of arguments court costs and fine declinatoria di competenza mancanza di credibilità difetto di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKENDERAS MARENGLEN nato il 23/03/1991 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 59 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non altrimenti viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4, quanto al primo motivo sulla esimente della legittima difesa; pag. 4-5 sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a p.u. e alla esimente dell'atto arbitrario);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ma.'. ' • 22 Il Consig tensore Il Pr dente Ersil anese Giorgk Fidelbo DEPOSITATO IN CAN LLER1A . 0 3 G