Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21576/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21576/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21576/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ZOUARI SABRER nato il 17/03/1991 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 58 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - mere doglianze in punto di fatto (primo e secondo motivo quanto alla ricostruzione della condotta); - critiche sul trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (terzo motivo sulle attenuanti generiche);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21576/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che i motivi sono anche manifestamente infondati (secondo motivo sul dolo), alla luce della ricostruzione della condotta da parte del giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione motivi che possono invocarsi verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ZOUARI SABRER nato il 17/03/1991 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 58 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - mere doglianze in punto di fatto (primo e secondo motivo quanto alla ricostruzione della condotta); - critiche sul trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (terzo motivo sulle attenuanti generiche);

Considerato inoltre che i motivi sono anche manifestamente infondati (secondo motivo sul dolo), alla luce della ricostruzione della condotta da parte del giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ggio 2022 Il Consigl tensore Il Pr dente Ersili Giorgi idelbo DEPOSITATO IN CANC LERIA oggi, 113.ii