Ordinanza — n. 21576/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ZOUARI SABRER nato il 17/03/1991 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 58 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - mere doglianze in punto di fatto (primo e secondo motivo quanto alla ricostruzione della condotta); - critiche sul trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (terzo motivo sulle attenuanti generiche);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21576/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che i motivi sono anche manifestamente infondati (secondo motivo sul dolo), alla luce della ricostruzione della condotta da parte del giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ZOUARI SABRER nato il 17/03/1991 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 58 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - mere doglianze in punto di fatto (primo e secondo motivo quanto alla ricostruzione della condotta); - critiche sul trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (terzo motivo sulle attenuanti generiche);
Considerato inoltre che i motivi sono anche manifestamente infondati (secondo motivo sul dolo), alla luce della ricostruzione della condotta da parte del giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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