Ordinanza — n. 21573/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANTINO GABRIELE nato a SCANDIANO il 11/05/1990 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - da doglìanze generiche (quanto alle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.); - da critiche (sulla ritenuta responsabilità) di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non altrimenti viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 21573/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - da doglìanze generiche (quanto alle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.); - da critiche (sulla ritenuta responsabilità) di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non altrimenti viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANTINO GABRIELE nato a SCANDIANO il 11/05/1990 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - da doglìanze generiche (quanto alle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.); - da critiche (sulla ritenuta responsabilità) di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non altrimenti viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Ersilta C anese Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 3 6