Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21573/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21573/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21573/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANTINO GABRIELE nato a SCANDIANO il 11/05/1990 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - da doglìanze generiche (quanto alle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.); - da critiche (sulla ritenuta responsabilità) di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non altrimenti viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 21573/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - da doglìanze generiche (quanto alle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.); - da critiche (sulla ritenuta responsabilità) di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non altrimenti viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3);

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali remissione della pena revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - da doglìanze generiche (quanto alle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dell'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANTINO GABRIELE nato a SCANDIANO il 11/05/1990 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RUOLO N. 44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - da doglìanze generiche (quanto alle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.); - da critiche (sulla ritenuta responsabilità) di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non altrimenti viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente Ersilta C anese Giorg Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 3 6