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Ordinanza — n. 21568/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging substantive criminal guilt on facts not reviewable in Italian cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21568/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the second-instance court lacked sufficient reasoning for excluding personal use of drugs, but the Court found this ground legally impermissible in cassation review. The appeal was rejected because it attempted to re-evaluate factual evidence and propose alternative interpretations of the trial record, which falls outside the scope of Italian cassation jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive facts or the judge's evaluation of evidence regarding criminal guilt, and appeals challenging the adequacy of reasoning on factual determinations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian criminal procedure cassation inadmissibility substantive review prohibition personal use of drugs factual evaluation by lower courts imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO AMEDEO nato a TARANTO il 20/11/1990 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che con sentenza del 2 luglio 2021 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l'imputato Albano Amedeo colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione al trattamento sanzionatorio, riducendo la pena inflitta all'imputato.

Considerato che avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la carenza di motivazione quanto alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non avendo il giudice di seconde cure adeguatamente argomentato circa gli elementi che lo hanno indotto ad escludere l'uso personale della sostanza di cui il prevenuto era stato trovato in possesso. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, poiché il motivo cui il medesimo viene affidato non è consentito dalla legge in sede di legittimità, riproducendo lo stesso profili di censura già contenuti nell'atto di appello, vagliati e disattesi dalla Corte territoriale; le censure che vengono sollevate in sede di ricorso, peraltro, sono formulate in modo non specifico e disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata; il ricorso, infine, è volto a prefigurare una lettura alternativa, estranea al sindacato di legittimità, delle fonti probatorie (in particolare: quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, modalità di presentazione e circostanze dell'azione), che i giudici di merito hanno valutato al fine di concludere circa la non configurabilità dell'uso esclusivamente personale e, dunque, al fine di affermare la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi