Personal appeal to Cassation dismissed as inadmissible due to removal of personal filing right by law 103/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant after June 23, 2017, when legislation abolished the right to file appeals personally. The defendant's lawyer only authenticated the signature rather than acting as the formal filer, which could not retroactively validate the act. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The personal right to file an appeal to the Supreme Court was abolished by Law 103/2017; appeals filed personally after this date are inadmissible, and a lawyer's authentication of the signature does not cure this defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACARLO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 08/02/1995 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato_a_v..v.iss-a-ftejDark; - udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 giugno 2021 della Corte d'appello, di conferma di quella di condanna alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
Considerato che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall'imputato, in relazione a sentenza pronunciata il 17 giugno 2021, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà, con la conseguente inammissibilità del ricorso in esame, proposto personalmente successivamente a tale modifica e in relazione a sentenza resa dopo l'eliminazione della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, non rilevando la sottoscrizione del difensore apposta per autentica della sottoscrizione dell'imputato, che non consente di ricondurre l'atto di ricorso a tale difensore, stante la espressa limitazione della sua sottoscrizione alla funzione di autenticare quella dell'imputato.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden