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Ordinanza — n. 21558/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds regarding prior conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21558/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked the required specific legal grounds and factual arguments. The appellant challenged the appellate court's finding of criminal responsibility, arguing no concrete evidence supported the conviction. The court rejected this, noting that the prior cassation ruling only addressed sentencing, leaving the conviction's logic and the formation of res judicata on responsibility intact.

Regesto Legislator

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Art. 533 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not supported by specific requests and reasons of law and fact, particularly when the issue of criminal responsibility has already been definitively settled by a prior cassation decision limiting the review to sentencing.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific grounds res judicata responsibility prior cassation ruling sentencing review only motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 533 c.p.p.
Rilevato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Napoli, lamentando, con unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 533 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 533 c.p
Rilevato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Napoli, lamentando, con unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 533 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, 23 aprile 2014, n. 10234
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE MASSIMILIANO nato a AVELLINO il 04/03/1972 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Premesso che con sentenza del 23 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 10 ottobre 2012, alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 79 del 16 maggio 2014, la quale ha rimodulato in senso favorevole al reo la pena prevista per la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Considerato che, con sentenza del 9 giugno 2021 la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena irrogata all'imputato Forte Massimiliano in quella di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Rilevato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Napoli, lamentando, con unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 533 c.p.p. e il difetto di motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto responsabile l'imputato per il reato a lui contestato, senza che fosse emerso alcun elemento concreto in grado di supportare una decisione di condanna del prevenuto e, allo stesso tempo, alcun elemento in grado di escludere una pronuncia di proscioglimento;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto affidato a motivo che non è sorretto da concreta pertinenza censoria, non coniugandosi in alcun modo alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa; è bene ribadire, infatti, che il rinvio disposto con sentenza della Corte di Cassazione è avvenuto esclusivamente con riferimento al trattamento punitivo, non essendo stata in alcun modo messa in discussione la logicità e linearità della motivazione del giudice di seconde cure quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, con la conseguente formazione del giudicato sul punto e la preclusione alla deduzione di violazioni di legge in ordine alla affermazione di responsabilità.

Peraltro, la sentenza oggetto del presente ricorso, nel rideterminare la pena da irrogare al prevenuto, ha precisato gli elementi concreti (la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, parti a 27 dosi medie giornaliere di eroina e 6 dosi medie giornaliere di cocaina, i due bigliettini indicanti nominativi e importi in euro e la complessiva somma di denaro di euro 380) sui quali il giudice del rinvio ha ritenuto di fondare la penale responsabilità dell'imputato con riferimento alla attività di cessione di sostanza stupefacente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estenso