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Ordinanza — n. 21557/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21557/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fragasso Pietro against his plea bargain sentence inadmissible. The defendant argued for a lack of reasoning regarding the exclusion of non-punishability causes under Art. 129 c.p.p., but the court noted that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, correlation errors, or legal qualification issues. Since the appellant failed to demonstrate any of these permissible grounds, the appeal was rejected and costs were assigned to the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 1, comma 51, Law n. 103/2017: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality; appeals based on other grounds, such as the exclusion of non-punishability causes, are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility Art. 448 c.p.p. non-punishability causes legal qualification error motivi di cassazione legittimazione a ricorrere motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I.
Art. 1, comma 51, Law n. 103 del 2017
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando il difetto di motivazione con riferimento agli elementi che hanno indotto il giudice di seconde cure ad escludere la sussistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.
Art. 129, c.p.
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando il difetto di motivazione con riferimento agli elementi che hanno indotto il giudice di seconde cure ad escludere la sussistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.
art. 444 c.p
art. 129 c.p
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando il difetto di motivazione con riferimento agli elementi che hanno indotto il giudice di seconde cure ad escludere la sussistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGASSO PIETRO nato a FASANO il 20/08/2001 avverso la sentenza del 07/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIcla_t_g_ammiso-a-14e-garti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che con sentenza del 7 ottobre 2021 il Tribunale di Brindisi ha applicato all'imputato Fragasso Pietro, su sua richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, trasportato ingenti quantità di sostanza stupefacente di tipo marjuana e hashish con la finalità di cederla a terzi).

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando il difetto di motivazione con riferimento agli elementi che hanno indotto il giudice di seconde cure ad escludere la sussistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi