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Ordinanza — n. 21556/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21556/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground regarding the lack of application for non-prosecution due to minor offense was manifestly unfounded because the lower court adequately addressed the gravity of the conduct. The second ground concerning general mitigating circumstances was rejected as inadmissible because the appellant failed to raise this issue during the appellate proceedings, rendering it precluded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the violation of law or defect in reasoning concerns points not raised before the appellate court.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds procedural preclusion non-prosecution minor offense general mitigating circumstances Cassa delle ammende violazione della licenza edilizia violazione delle distanze dai confini insediamento protetto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and lett. b) of the Code of Criminal Procedure
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLECI MARIO nato a PALERMO il 11/02/1985 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata lamentata la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità di tale causa di non punibilità in considerazione della gravità della condotta di violazione di sigilli posta in essere dall'imputato, in quanto strumentale alla prosecuzione di attività edificatoria illecita su area sottoposta a vincolo paesaggistico: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati adeguatamente gli aspetti di non modesta offensività della condotta, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, non essendo state formulate doglianze a tale riguardo con l'atto d'appello ed essendo quindi ora preclusa la deduzione mediante il ricorso per cassazione di violazioni di legge o vizi della motivazione in ordine a punti non devoluti al giudice dell'impugnazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza e il carattere non consentito di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden