Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging sentencing discretion and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances and the resulting sentence length. The court rejected this because the appeal relied on a ground not permitted in cassation proceedings, as the appellate court's reasoning was sufficient and logical based on the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on a ground not permitted by law in the jurisdictional phase, such as a challenge to the discretion in sentencing or the assessment of mitigating circumstances, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and not illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI FERDINANDO nato il 07/04/1962 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che con sentenza del 13 luglio 2021 la Corte d'appello di Ancora ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona aveva dichiarato Bongiovanni Ferdinando responsabile del reato ascrittogli di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione ed euro 32.000,00 di multa.
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la manifesta contraddittorietà e l'illogicità della motivazione sotto il profilo della commisurazione della pena e quanto, in particolare, alla indicazione dei criteri giustificativi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, essendo affidato a motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento punitivo benché il medesimo sia sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; la Corte d'appello di Ancora, infatti, richiamando la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche a seguito di un attento esame delle deduzioni difensive, facendo leva, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020), su alcuni elementi che ha ritenuto prevalenti, e sufficienti a fondare la decisione di escludere la concessione delle circostanze suddette, elementi peraltro attinenti sia alla personalità del colpevole (con il suo silenzio l'imputato, già collaboratore di giustizia, avrebbe espresso vicinanza a quel contesto criminale che gli aveva affidato il delicato compito di trasportare la sostanza rinvenuta nella sua disponibilità), che alla gravità delfatto (trasporto di più di 1 kg. di cocaina di elevata purezza, da cui potevano ricavarsi 5891 dosi medie giornaliere).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P