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Ordinanza — n. 21548/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and factual errors already addressed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21548/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mata Ba inadmissible, ordering him to pay court costs. The defense argued that the Court of Appeal failed to adequately evaluate evidence regarding the witness's observation method and testimonial inconsistencies, claiming a lack of logical motivation for the conviction. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning sufficient and immune from logical defects, as the single eyewitness testimony was deemed reliable and consistent with physical evidence.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it relies on factual errors or procedural defects already examined and resolved by the appellate court with sound reasoning, as such grounds are not permitted under the principle of legality in the cassation stage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual errors in cassation logical defects in reasoning single eyewitness testimony drug trafficking conspiracy imputazione per reati di stupefacenti testimonianze contraddittorie deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATA BA nato il 04/03/1988 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che con sentenza del 26 marzo 2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato l'imputato Mata Ba responsabile del reato a lui ascritto di cui agli artt. 110 e 81, cpv., c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, ritenuta la condotta di cessione assorbita da quella di detenzione, e riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Rilevato che avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con motivo unico, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della pronuncia impugnata quanto alla mancata assoluzione del prevenuto per non aver commesso il fatto; la difesa ritiene che la Corte d'appello abbia acriticamente recepito il contenuto della pronuncia di primo grado, non valutando adeguatamente gli elementi posti a sostegno dell'atto di appello (con cui si faceva, tra le altre, richiesta di assoluzione), tra i quali: la circostanza che l'agente De Luca avesse reso noto soltanto in sede dibattimentale (e non anche nel verbale di arresto) che l'avvistamento era avvenuto non a occhio nudo, ma per mezzo di un dispositivo di precisione; il fatto che lo strumento cui avrebbe fatto ricorso l'agente per osservare con maggiore chiarezza la scena del fatto non fosse strumento ad infrarossi, e quindi insufficiente ad assicurare una buona visuale notturna; la mancata coincidenza tra quanto descritto dal teste nel verbale di arresto e quanto riferito nel corso dell'esame dibattimentale circa l'individuo che, tra i due soggetti ritenuti responsabili in concorso del fatto di reato di cui al presente procedimento penale, avrebbe ricevuto il denaro dall'acquirente; varie incongruenze nelle deposizioni testimoniali, sulle quali il giudice di seconde cure non ha adeguatamente motivato, che farebbero emergere la mancanza di certezza circa la avvenuta cessione di sostanza stupefacente, in concorso, ad opera dell'imputato.

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto affidato a motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da censure in fatto, relative a profili di doglianza già contenuti nell'atto di appello e che la Corte territoriale ha, con motivazione immune da vizi logici, già vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici; contestando la credibilità della fonte probatoria su cui i giudici di merito hanno basato la ricostruzione del fatto e la affermazione di penale responsabilità in capo all'imputato - fonte probatoria costituita dall'esame dell'unico testimone oculare della condotta, e cioè l'agente De Luca - la difesa intende proporre una lettura alternativa della avvenuta istruttoria dibattimentale, estranea al sindacato di legittimità.

Rilevato che la Corte d'appello di Torino ha, con motivazione esistente e connotata da coerente logicità, ritenuto pienamente provata la responsabilità dell'imputato Mata, in concorso con Lo Fata, in relazione al reato contestato, sulla base delle dichiarazioni, considerate pienamente attendibili, rese dal teste ag. De Luca, il quale, dopo aver assistito alla condotta di cessione, aveva in sede dibattimentale riferito con particolare precisione le posizioni in cui si trovavano i due soggetti (da lui poi inseguiti ed arrestati a seguito dell'avvistamento) al momento della cessione della sostanza stupefacente, e aveva descritto i beni oggetto dello scambio, descrizione che, quanto al colore degli involucri dello stupefacente sequestrato, avrebbe poi trovato riscontro fattuale nel sequestro; questi elementi hanno ragionevolmente indotto il giudice di secondo grado a ritenere la visuale a disposizione del teste idonea a rendere lo stesso pienamente in grado di discernere gli avvenimenti di fatto cui ha assistito (cessione di stupefacente e pagamento in denaro), come pure le identità dei soggetti coinvolti.

Ritenuto, dunque, che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove di cui alla pronuncia impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e immune da vizi logici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consig