Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged motivation rather than legal qualification under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the first-instance judge's decision on the grounds of insufficient motivation regarding the legal qualification of the facts. The court ruled that under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, appeals against plea-bargain sentences are only admissible for specific grounds like erroneous legal qualification, not for general criticism of the judge's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 1, comma 51, Law n. 103/2017: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they merely criticize the motivation without alleging an erroneous legal qualification or other statutory grounds.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARITI ANTONIO nato a TARANTO il 05/09/1983 avverso la sentenza del 16/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO122 av_ Dartik _ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Considerato che con sentenza del 16 novembre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato all'imputato Panariti Antonio la pena concordata, ex art.444 c.p.p., di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere, in concorso con altri individui e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente e reiteratamente ceduto a numerosi clienti abituali una quantità imprecisata di sostanza stupefacente di diverso tipo (eroina, cocaina, hashish e droga sintetica in pillole).
Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con unico motivo, la mancanza di motivazione in relazione ai motivi di fatto e di diritto in base ai quali il giudice di primo grado ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto. Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, lamentando non l'erronea qualificazione giuridica del fatto (la quale può essere censurata con ricorso per cassazione in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), bensì la motivazione in base alla quale il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto corretta la medesima qualificazione giudica, peraltro attraverso una censura del tutto priva di riferimenti concreti alla fattispecie che viene in rilievo nel caso di specie.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il