Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of evidence against prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground relied on generic arguments without specific evidence to challenge the prescription of the offense. The appellant failed to provide circumstances that could evidently exclude the existence of the crime or his non-involvement, which the lower court had already established. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 160 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific evidence to challenge the lower court's finding of prescription, and fail to demonstrate a non-contestable exclusion of the crime's existence or the defendant's involvement.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADU COSTEL nato il 20/01/1968 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lan:lenta la propria mancata assoluzione dal reato di trasporto non autorizzato di rifiuti ferrosi, dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello di Napoli. Osservato che la Corte d'appello ha escluso, in presenza di una causa di estinzione del reato, la sussistenza di elementi di evidente insussistenza del fatto o di estraneità allo stesso di quest'ultimo.
Considerato che il ricorrente oltre a prospettare, in modo del tutto generico, una diversa valutazione della propria condotta, non ha allegato circostanze idonee a escludere in modo evidente e non contestabile la sussistenza del fatto, la sua rilevanza penale, la non commissione dello stesso da parte dell'imputato il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata, come pure sarebbe stato necessario in presenza di una causa estintiva di detto reato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente